Rassegna beni culturali |
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22 settembre 2003
E in arrivo il codice Gaia Giorgio Fedi Italia Oggi 22/09/2003 (da Patrimonio sos) È in arrivo il codice dei beni culturali e paesaggistici. Il testo, che andrà all'esame del consiglio dei ministri ai primi di ottobre per la prima lettura, prevede l'inalienabilità dei beni culturali, la sinergia tra il settore pubblico e quello privato nella valorizzazione di collezioni, immobili storici e oggetti d'arte, nonché l'attribuzione diretta alle regioni della tutela di raccolte, stampe e documenti oltre che dei beni paesaggistici. I 160 articoli del codice voluto dal ministro dei beni culturali Giuliano Urbani (che potrebbero essere ritoccati) ridisegnano una disciplina risalente alla fine degli anni '30. Il codice non tralascia la materia del merchandising, che è oggetto di una specifica previsione contenuta, provvisoriamente, nell'art. 123 dedicato ai «servizi aggiuntivi» offerti dai luoghi culturali. In particolare, si disciplina il servizio di vendita riguardante cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali. Tali servizi possono essere gestiti in forma diretta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni dei musei e dei luoghi di cultura, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Qualora per assicurare un migliore livello di finzione pubblica dei beni culturali non sia possibile utilizzare la forma diretta è possibile provvedere alla gestione mediante affidamento o concessione ad altri soggètti, previa valutazione comparativa degli obiettivi di valorizzazione che si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. Le disposizioni del codice. Le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province coopereranno con il ministero; nell'esercizio delle funzioni di tutela: i maggiori poteri spettano alle regioni, cui spettano funzioni di tutela su «manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, su raccolte librarie non appartenenti allo stato o non sottoposte alla tutela statale, ma anche su libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio». Anche lei funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni, una in ogni caso il ministero eserciterà le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza. Alcuni intervènti sono soggetti ad autorizzazione del ministero: è il caso degli interventi di spostamento e smembramento delle collezioni, scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati, trasferimento ad altri soggetti di documentazione di archivi pubblici o di proprietà di per-sone giuridiche private. Una procedura di autorizzazione ad hoc è anche prevista per gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata. Per realizzare un intervento edilizio in zona protetta è necessario soddisfare una duplice condizione: servono, cioè, sia l’autorizzazione della soprintendenza sia il conseguimento del titolo edilizio. Necessita di autorizzazione anche la demolizione dei beni culturali seppure con successiva ricostruzione, oltre all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. Per richiedere l'autorizzazione è necessario presentare un progetto. Il ministèro {MÌO imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei bèni culturali, o anche provvedervi direttamente. Gli oneri per gli interventi sono a carico del proprietarie ma è previsto un concorso di spesa del ministero, entro il limite del 50% della stessa, se gli interventi «sono di particolare rilevanza o riguardano beni di pubblico godimento. Riorganizzazione del ministero. Il consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 19 settembre uno schema di decreto legislativo, proposto dal ministro Giuliano Urbani, che riorganizza il ministero dei beni culturali in attuazione della delega conferita dalla legge n. 59/97 e rinnovata dalla legge 137/02. LO schema prevede la soppressione della figura del segretario generale e l'adozione della struttura dipartimentale, reputata maggiormente idonea a consentire al ministero di fare fronte alle molteplici e peculiari competenze. Verranno così istituiti i seguenti dipartimenti: per le antichità, per le belle arti e il paesaggio; per la ricerca l’innovazione e l’organizzazione; per lo spettacolo e lo sport. Il testo, inoltre, ridefinisce l'assetto e la struttura degli uffici dirigenziali generali, oltre a istituire 17 uffici dirigenziali generali territoriali, in armonia con il nuovo titolo V della Costituzione.
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