Articoli e contributi sulla tutela dei beni culturali, a cura di Francesco Verrastro
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16 novembre 2005
Dagospia 16/11/2005 I mercanti d’arte di tutto il mondo attendono con ansia le notizie che provengono da Roma, dal processo contro Marion True, ex curatrice della sezione archeologica del Paul Getty Museum di Los Angeles, e del mercante d'arte americano Robert Emanuel Hecht, accusati di associazione a delinquere, falso ideologico e ricettazione. La True, difesa dagli avvocati Franco Coppi e Ludovico Isolabella, oggi si è presentata in aula davanti ai giudici della sesta sezione penale. Il ministero guidato da Rocco Buttiglione è parte civile. E il pm Paolo Giorgio Ferri è un osso duro. L’agenzia ApCom riporta le pesanti parole dell’avvocato dello Stato, Maurizio Ferrini (omonimo del comico): “Questo processo porta alla luce un legame tra i trafugatori di opere d'arte ed i musei”…
posted by Francesco at 7:05 PM
05 novembre 2004
CODICE BENI CULTURALI Giovanna Melandri (DS) "Codice pericoloso. Abrogarne alcune norme è un impegno del centrosinistra" "Malgrado il tentativo del Ministro Urbani di dare una patina di onorabilità al nuovo Codice dei Beni Culturali, il giudizio complessivo non può che rimanere estremamente negativo. Vi sono fondamentalmente tre critiche radicali da muovere nei confronti di questo testo: 1) l'introduzione del silenzio-assenso per la vendita del patrimonio di valore storico, artistico, imposta da Tremonti e subìta senza opposizioni da Urbani, pone ad effettivo rischio di svendita nei prossimi mesi non già i più famosi monumenti nazionali ma decine e decine di beni meno noti il cui valore storico-artistico sarà difficile da far valutare in tempi così ridotti da Soprintendenze territoriali sempre più private di uomini e mezzi da tre anni di costanti tagli di bilancio; 2) non è di alcuna efficacia aver introdotto il principio della tutela del Paesaggio se poi, come avviene nel Codice, di fatto sono state stravolte le norme di tutela in materia di pianificazione contenute nella Legge Galasso del 1985 3) in materia di gestione dei beni culturali si legge con evidenza l'intento del Ministro di attenuare il rigore della tutela. Già questi tre aspetti sarebbero sufficienti per definire pericoloso il Codice voluto con tanta insistenza da Urbani. Ma a rendere in maniera definitivamente negativa il giudizio è il bilancio di tre disastrosi anni di gestione delle politiche culturali da parte del centrodestra. In tre anni non è stata promossa alcuna forma di valorizzazione attiva del nostro patrimonio ma si sono visti solo tagli al bilancio e paralisi dell'attività. Più in generale, ciò che è emerso è solo l'atteggiamento mercantile e proprietario che la destra ha nei confronti del nostro patrimonio storico artistico. Proprio per questo è necessario già da oggi dire che l'abrogazione di un certo numero di norme contenute nel Codice Urbani costituisce uno degli impegni immediati con cui il centrosinistra si candida al futuro governo del Paese" Roma, 29 Aprile 2004
posted by Francesco at 9:46 PM
19 settembre 2004
Stefano BENINI: Cosa cambia con il nuovo Codice?
In apparenza molto poco rispetto al passato ma in fatto di vendita dei beni culturali e di tutela del paesaggio le novità sono “rivoluzionarie” e fonti di preoccupazione per chi crede nella conservazione del patrimonio. Un paio d’anni fa, quando si cominciò a far balenare l’idea di un nuovo Codice dei beni culturali, mi chiesi a cosa potesse servire un’operazione legislativa di tal genere, se è vero che, solo pochi anni prima, nel 1999, si era provveduto a redigere il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali. Va detto che “testo unico” e “codice” costituiscono raccolte tematiche di disposizioni sparse in vari testi legislativi, di cui sia necessario dare riordinamento, razionalizzazione, semplificazione. Quindi sono in pratica la stessa cosa. Che bisogno c’era allora, di compilare dopo così poco tempo addirittura un codice, in una materia viceversa caratterizzata da assoluto immobilismo legislativo, tanto che la famosa Legge Bottai, del 1939, era rimasta in vigore per sessant’ani? La necessità di un nuovo intervento, così ravvicinato, poteva attribuirsi a una bizzarra frenesia compilativa, figlia della proliferazione legislativa cui negli ultimi anni gli operatori del diritto hanno ormai fatto l’abitudine. Qualche spiegazione poteva discendere dall’essere il Testo unico del 1999, peraltro culturalmente in linea con la tradizione conservativa (nel senso della conservazione a oltranza dei beni culturali al patrimonio demaniale) della legge del 1939, il prodotto ideologico della trascorsa XIII legislatura. Impressione avvalorata dalla constatazione di una mutata concezione di stampo liberistico che, viceversa, nella presente XIV legislatura, informa i rapporti tra amministrazione e cittadino, e che tende ad affidare qualsiasi settore dell’attività umana alla concorrenza, all’iniziativa privata, alle leggi del mercato: non poteva essere risparmiato il settore dei beni culturali. E allora, se si va a leggere il nuovo Codice voluto del ministro Giuliano Urbani, emanato con decreto legislativo n. 41 del 22 febbraio 2004 (G.U. suppl. n. 45/84; entrata in vigore il I maggio 2004), si constata che gran parte delle norme sono la pedissequa riproduzione letterale del Testo unico del 1999, eccezion fatta per un paio di “temi caldi”, quelli della vendita dei beni culturali e della tutela del paesaggio. A questi due temi il Governo, redattore del Codice su delega del Parlamento, ha dato importanza così pregnante, da non accontentarsi di semplici aggiustamenti al Testo unico vigente, sicché al commentatore non resta che constatare che se queste modifiche hanno raccomandato il varo di un codice, è intorno a questi due temi che si qualifica, oggi, la politica dei beni culturali. I beni del demanio culturale (non) possono essere venduti.
In passato, al demanio storico-artistico appartenevano i beni immobili, caratterizzati, in qualche modo, da un interesse culturale. Diversamente, i beni di proprietà privata, per essere sottoposti a tutela, dovevano presentare un’importanza particolare, e avevano bisogno di un procedimento amministrativo sfociante nella cosiddetta “notifica”. Prerogativa dei beni demaniali era l’assoluta invendibilità. Qualche incrinatura al sistema era stata introdotta fin dal 2000 dal decreto Melandri, che ne aveva ammessa la vendita, tuttavia subordinata ad autorizzazione ministeriale. La rottura con il passato rigidamente conservativo si è avuto con la legge “Tremonti”, di cui ci si è occupati altre volte, che mediante la costituzione di società (Patrimonio s.p.a., Infrastrutture s.p.a., S.c.i.p) “mette a reddito” i beni pubblici (anche quelli di interesse culturale) o li offre in garanzia per il finanziamento delle grandi opere pubbliche. L’art. 53 del nuovo Codice dei beni culturali dichiara solennemente che “i beni del demanio culturale non possono essere alienati”, ma negli articoli seguenti predispone un sistema per cui, a parte alcune eccezioni, questi beni possono essere venduti, purché con l’autorizzazione del Ministero. Ma non è questo il punto. In realtà il sistema è sovvertito a monte, nel senso che è la demanialità stessa degli immobili di interesse culturale a non essere più un postulato, come nel sistema del Testo unico del 1999. Dice l’art. 12 del nuovo Codice che i beni del demanio culturale sono sottoponibili a una “verifica” sull’esistenza di un reale interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, che, se si risolve in senso negativo, rende il bene perfettamente vendibile, senza ulteriori valutazioni di sorta o autorizzazione di chicchessia. Il bello – anzi, il brutto – è che l’iniziativa per la dismissione compete a un organo, l’Agenzia del demanio, di connotazione finanziario-contabile, di modo che la procedura ha il suo incipit in valutazioni di mera redditività economica. Inoltre, l’apparato soprintendentizio, chiamato all’istruttoria e al responso tecnico sull’esistenza dell’interesse culturale, ha solo 120 giorni per rispondere. Se non emette provvedimento motivato entro questo termine, la verifica si conclude in senso negativo, e il bene non è più demaniale, e si può vendere. Silenzio-assenso: soprintendenze in lotta contro il tempo.
E’ notoria la trasformazione subita negli ultimi tempi degli uffici delle soprintendenze, chiamate a far fronte a compiti ingrati, di natura sempre più marcatamente burocratica e sempre meno propulsiva, anche perché da quando per la materia dei beni culturali, ai fini del riparto delle competenze tra Stato e regioni, si è concepita l’infelice spaccatura tutela-valorizzazione, gli uffici degli enti territoriali hanno reclamato sempre maggiori competenze, con il risultato di svuotare la centralità del ruolo un tempo investito dal soprintendente sul territorio. La demotivazione dei funzionari si accentua per la necessità di far fronte al lavoro routinario, sempre più pressante (e poco qualificante), da assolvere in situazioni di drammatica carenza di organici, perché non si bandiscono concorsi da anni. Questo è lo scenario su cui è destinata ad abbattersi la richiesta, prevedibilmente consistente, di verifica di beni un tempo indiscutibilmente considerati inalienabili, perché altrettanto indiscutibilmente culturali: l’Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale l’elenco degli immobili su cui compiere la verifica, la soprintendenza regionale incarica le soprintendenze periferiche, le quali, entro il termine, perentorio, di trenta giorni, devono compiere l’istruttoria ed esprimere il parere, da rimettere alla regionale, e questa entri i successivi sessanta giorni comunica l’esito della verifica. Compresi i passaggi tra uffici, non devono trascorrere più di centoventi giorni, altrimenti, come si è detto, è come se la verifica sia negativa, cioè il bene di cui si tratta non abbia interesse storico-artistico; e sia liberamente venduto. E nemmeno è ipotizzabile che per salvare il salvabile la soprintendenza snellisca la procedura di accertamento tecnico, formulando sintetiche verifiche positive (nel senso della sussistenza dell’interesse culturale): la specifica previsione che il provvedimento debba essere “motivato” – non bastava, evidentemente, il principio generale per cui gli atti amministrativi devono essere motivati – lascia intendere la necessità di un estremo scrupolo della esplicitazione degli aspetti della culturalità, poiché in caso di dubbio, o di motivazione insufficiente, contrariamente a quello che il buon senso suggerirebbe data la posta in gioco, il sistema è orientato verso una presunzione di “disinteresse” culturale del bene piuttosto che di interesse. E per l’ambiente tramonta l’era Galasso.
L’altro aspetto saliente del nuovo Codice è la modifica della tecnica di tutela del paesaggio. E’ noto che nel 1985 una legge, nota come “Galasso” dal nome del proponente, vincolava gran parte del territorio nazionale alle ragioni della tutela del paesaggio, dell’ambiente, di una migliore qualità della vita. Nell’ambito territoriale vincolato, il Ministero per i beni culturali, attraverso le soprintendenze, poteva annullare entro sessanta giorni qualsiasi autorizzazione a trasformare il territorio rilasciata dalle regioni, che, come si sa, dagli anni Settanta sono competenti in materia. Si trattava di un potere in gran parte teorico, attesa l’impossibilità di un controllo capillare delle autorizzazioni rilasciate a livello locale: ma nel corso degli anni è indubitabile che il potere ministeriale di annullamento, per la tenacia di qualche soprintendente, abbia evitato non pochi scempi. La logica della legge “Galasso”, con il nuovo Codice, viene sostanzialmente rinnegata. Le categorie geomorfologiche assoggettate a tutela a priori dal 1985 (coste, laghi, fiumi, montagne, boschi, parchi, zone archeologiche), fino all’approvazione dei piani paesaggistici, rimangono. Ogni intervento che interessi le zone tutelate, o altri beni assoggettati nel tempo a speciale tutela, deve essere autorizzato dalla regione, o dall’ente da questa subdelegato. Ma quella valvola di sicurezza paesistica che era il potere di annullamento del Ministero (già previsto dall’art. 151 comma 4 del Testo unico), che a livello locale giustificava un ruolo di supervisione dei soprintendenti, non esiste più: ora la soprintendenza viene informata preventivamente dalla regione della domanda di nulla-osta paesaggistico e deve esprimere un parere entro sessanta giorni. Inutile dire che decorso il termine senza provvedimento la regione provvede ugualmente. E che il parere non è vincolante, nel senso che l’organo competente ad autorizzare i lavori può fare di testa sua. Cosa cambia nel paesaggio italiano.
E’ un dato oggettivo, storicamente acquisito, che l’attribuzione delle competenze in materia di paesaggio agli enti territoriali, non è stato il toccasana per la salvaguardia del territorio nazionale: è innegabile che gli enti locali, i cui rappresentanti soggiacciono a una responsabilità di tipo politico di fronte agli elettori, siano vicini agli interessi locali e sensibili alle mediazioni, disposti a sacrificare la purezza di quei valori immateriali, che l’estetica e la storia esprimono, al cospetto di altri interessi, teoricamente meritevoli di tutela in egual misura, quali l’occupazione, la libertà di iniziativa economica, lo sfruttamento della proprietà. L’operare degli organi non politivi è viceversa informato unicamente a discipline di ordine tecnico-scientifico. Che non ammettono compromessi con interessi di natura diversa. Il Ministero e le soprintendenze sono organi tecnici. Essi, in buona sostanza, nella logica della legge “Galasso”, erano chiamati a dire, eventualmente, l’ultima parola. Con il sistema del Codice “Urbani” la loro parola non è l’ultima e, quando fanno in tempo a esprimerla, essa vale solo fino a un certo punto.
posted by Francesco at 8:07 PM
17 maggio 2004
Introduzione al Codice per i beni culturali e ambientali (il Sole 24 ore)
Ad un secolo dalle prime importanti norme sulle cose d’arte (la legge Nasi è del 1902; la legge Rosadi è del 1909), il codice dei beni culturali e del paesaggio si iscrive nella tradizione: la sua strumentazione consiste in dichiarazioni di interesse pubblico, limiti all’esportazione, prelazioni, disciplina dell’uso dei beni. Nello stesso tempo, però, il codice innova la normativa tradizionale, formatasi, sulla scia della legge del 1909, soprattutto grazie agli interventi Bottai-Romano del 1939, e consolidatasi nel testo unico del 1999: in particolare, sono sviluppate garanzie procedimentali per imporre i vincoli ai privati e sono definite - per assicurarne il riparto tra Stato e regioni – le funzioni di tutela e di valorizzazione.
Tre sono gli aspetti importanti del codice: la trama, i principi, la strumentazione. Esaminiamoli nell’ordine. La trama del codice è così articolata: disposizioni generali; beni culturali e loro tutela; valorizzazione dei beni culturali; beni paesaggistici; sanzioni. Chiarezza, organicità e completezza, dunque, specialmente se si fa un paragone con il coevo code du patrimoine redatto in Francia, patria della codificazione. Il code, infatti, dopo una parte generale - relativa a esportazioni e acquisizioni - mette insieme le discipline di settore, per tipologie di beni: archivi, biblioteche, musei, patrimonio archeologico, monumenti storici e siti.
Al codice italiano è stato mosso, sotto il profilo della completezza e della organicità, solo il rilievo di aver tralasciato alcune discipline minori. Mentre una comparazione con il code francese permette di notare che lì hanno preferito codificare, oltre a numerose disposizioni di dettaglio, anche la parte delle norme sulla organizzazione dei poteri pubblici chiamati a controllare e gestire. Ci si può chiedere: era utile appesantire il nostro codice con norme di dettaglio? Inserire le disposizioni sulla organizzazione del ministero non faceva correre il rischio di dover poi tornare troppo spesso a rimaneggiarlo, vista la volatilità, in Italia, delle disposizioni organizzative?
I principi del codice possono essere distinti in due grandi gruppi quelli sui rapporti pubblico-privato e quelli sulla distribuzione di funzioni tra Stato e regioni Per i primi, può dirsi che lo Stato estende il suo controllo, mentre limita la sua gestione. Vi sono, inoltre, il riconoscimento delle forme di gestione indiretta, attraverso privati; la promozione di attività di studio e di ricerca; le sponsorizzazioni; gli accordi con le fondazioni bancarie. Sul piano dei rapporti tra Stato e regioni, il codice segue le disposizioni costituzionali del 2001. Pertanto, la tutela è assegnata alla competenza legislativa statale e le relative funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero, ma sono previste forme di intesa e di cooperazione con le regioni e gli enti locali. La valorizzazione, invece, è sì affidata alla legislazione concorrènte dello Stato e delle regioni, ma secondo il regime proprietario, per cui sarà lo Stato a dettare norme sulla valorizzazione dei propri beni; analogo criterio è adottato non solo nel ripartire i relativi compiti amministrativi, ma anche nel disciplinare la fruizione che, sottratta alla valorizzazione, acquista piena autonomia. In sostanza, il codice «corregge», a favore dello Stato, la distribuzione delle funzioni disposta nel 2001.
La strumentazione del codice, infine, riprende quella tradizionale, già sperimentata, ma vi aggiunge qualcosa di nuovo. L’articolazione di base include la verifica, la dichiarazione, la vigilanza, le ispezioni, le misure di protezione e conservazione, i controlli sulla circolazione, nazionale e internazionale. Tutto questo armamentario pone vincoli e pesi sulla proprietà privata. Finora, specialmente per l’influenza dell’impronta statatalistica della normativa del 1939, tutti questi strumenti di azione pubblica erano accompagnati da garanzie - procedimentali - alquanto rudimentali. Il codice imposta in modo nuovo i rapporti Stato-cittadino, introducendo o perfezionando quello che una volta si chiamava la giustizia nell’amministrazione, e cioè
il sistema di tutela del cittadino che voglia farsi udire prima dell’imposizione di vincoli.
In conclusione, i circa 200 articoli di questo codice si iscrivono nel solco della tradizione secolare del nostro Paese di disciplina dei beni culturali, migliorando e perfezionando; ampliano l’ambito dei controlli pubblici, ma consentono la gestione privata di servizi strumentali, fanno un passo avanti nel sistema delle garanzie per i privati.
Sabino Cassese
posted by Francesco at 3:35 PM
06 maggio 2004
NUOVO CODICE: Lezioni di civiltà da Salvatore Settis, "difensore critico" della legge sui Beni culturali
Marina Valensise
Il Foglio, 6 maggio 2004
Roma. A mettere i puntini sulle "i" del nuovo (e molto criticato) Codice dei Beni culturali, in vigore dall'inizio di maggio, e a scendere in sua difesa è stato Salvatore Settis, lo studioso del Giorgione che, oltre a essere una firma eminente di Repubblica, è anche l'ex direttore del Getty Institute for the History of Art di Los Angeles e l'attuale direttore della Normale di Pisa. Bisognava trovarsi nella sala lettura della Casanatense, la secentesca biblioteca nel cuore gesuitico di Roma, per assistere a una piccola lezione di civiltà offerta da Settis nel presentare il Codice a fianco di Sabino Cassese. Una tregua alla rissa politica permanente, in nome della "riconquista del classico quale stimolo a comprendere il diverso" (è la tesi dell'ultimo scritto di Settis, pubblicato da Einaudi: "Futuro del classico", 127 pagine, 7 euro). Ringraziato Giuliano Urbani per "la più inattesa telefonata della sua vita", che diede inizio alla collaborazione tra il ministro e il suo censore, Settis ha ricordato di aver seguito tutte le fasi di preparazione del Codice e di ritenerlo un "solido punto di partenza", malgrado il dissenso su alcuni punti, per esempio sul principio (a suo dire "sciagurato") del silenzio-assenso da parte dei soprintendenti alle dismissioni di beni demaniali, o sulla sempre "sciagurata" distinzione tra tutela e valorizzazione, monstrum italicum di fronte al quale "il direttore del Metropolitan Museum si metterebbe a ridere". Ha difeso il nesso dell'art. 9 della Costituzione che in due commi collega la tutela del patrimonio alla promozione della cultura e della ricerca, e ha messo in guardia dalla sventatezza della proposta di modifica da parte degli animalisti, che invece vorrebbero includere nella tutela del paesaggio e in quella del patrimonio "la dignità degli animali".
Poi, con il disincanto di un "dandy" che ha studiato il Bronzino nei saloni liberty della Flick Collection, ha confessato: "Mi deprime vedere che vengono attribuite al Codice cose che non esistono". E ha sottolineato l'errore di quei commentatori che parlano di dismissioni del patrimonio attribuendo al governo Berlusconi responsabilità dell'Ulivo (vedi il famoso decreto Melandri 283 del 2000, "Regolamento recante disciplina per le dismissioni del patrimonio artistico") o fingendo di ignorare la riforma del titolo V della Costituzione, approvata in Senato a Fine legislatura nel 2001, con soli quattro voti di maggioranza, e dalla quale origina la concorrenza Stato-regioni e il conflitto normativo che il Codice cerca di risolvere. Settis si è astenuto dal citare Arturo Carlo Quintavalle, l'oltranzista dei Beni culturali, flagello, sin dai tempi di Spadolini, di tutti i ministri che siedono al Collegio Romano. Ma che ce l'avesse con lui e col Corriere della Sera che ha pubblicato in prima pagina un suo articolo allarmistico ("A leggere i 184 articoli del codice si ha l'impressione che un secolo di lavoro delle soprintendenze, un secolo di tutela venga messo completamente in discussione, col rischio che l'Italia perda la sua immagine e la sua storia in favore di un esercito di speculatori") l'ha spiegato subito dopo il ministro.
Dal colabrodo alla pentola Urbani ha parlato di autolesionismo. Ha difeso il Codice come strumento di democrazia, che toglie agli specialisti l'esclusiva tutela del paesaggio e del patrimonio per metterla in mano ai cittadini. Ha accettato il principio del silenzio-assenso, dopo averlo rifiutato come forma intimidatoria: il sopritendente, stando alla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo, dispone di tre mesi di tempo per bloccare la vendita di un bene demaniale. E la sua decisione è già filtrata dal ministero, visto che è la Direzione generale a fornirgli la lista degli immobili pubblici d'interesse culturale. Ha ribadito l'urgenza del Codice di fronte alla "normativa colabrodo". Ma a nulla è valsa la perorazione. Delusa dalla mancata conferenza stampa, l'inviata dell'Unità, che s'era preparata molte domande, così ha riassunto: "Urbani qualifica la normativa precedente, dalle leggi Rosadi Rava del 1909, passando per la Bottai del '39, e via seguendo 'norme colabrodo', mentre la sua è 'una legge pentola'".
posted by Francesco at 9:12 AM
05 maggio 2004
Quel genio del ministro Urbani, di Vittorio Emiliani
l'Unità 5 maggio 2004
Ma Giuliano Urbani, come ministro dei Beni culturali, c’è o ci fa? È proprio così o finge di esserlo? Difficile far luce sull’enigma dal momento che il ministro rifiuta - sull’esempio del capo del suo governo e partito - qualsiasi forma di contraddittorio, anche la semplice domanda pubblica, o televisiva, di chiarimento. Lo ha fatto pure nella presentazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio avvenuta giovedì 29 aprile (data memorabile quindi): presentazione totalmente “blindata” nel senso che, oltre al ministro, avevano diritto di parola due suoi consulenti di fiducia, i professori Sabino Cassese e Salvatore Settis e nessun altro.
Non i cronisti presenti. Non i rappresentanti dei tecnici del ramo, né quelli delle Associazioni. Tutti zitti ad ascoltare. Un bel caso di democrazia compiuta, o meglio di ritiro dalla democrazia. Neppure tanto compiuta, visto che quel Codice Urbani non è mai stato discusso dal massimo organismo tecnico-scientifico del Ministero e dei Beni culturali in generale: il Consiglio Nazionale dove siedono (o forse sedevano) gli esponenti delle Soprintendenze specialistiche, delle discipline universitarie, delle autonomie locali e regionali, dei sindacati confederali, delle stesse Associazioni per la tutela. Non è stato mai discusso per la semplice ragione che il nuovo Consiglio Nazionale scaturito dalle nomine e dalle elezioni tenutesi nel giugno scorso, con ampia partecipazione, non è mai stato convocato dal signor ministro. Neppure in occasione del Codice. Per cui vi sono egregi specialisti - come la storica dell’arte Marisa Dalai della Sapienza e lo storico dell’amministrazione Guido Melis, sempre della Sapienza - i quali sanno di essere stati eletti con un largo suffragio e però non hanno mai ricevuto un atto, un foglio, una lettera da quel formidabile democratico che è il ministro Urbani al cui confronto Giuseppe Bottai grandeggia, anche in questo, cioè nell’avvalersi dei tecnici più qualificati. È vero che c’erano Cassese e Settis, ma i due hanno espresso giudizi sul Codice assai dissonanti (il primo cantandone le lodi, il secondo giudicandolo «un punto di partenza» e segnalando di esso alcune «norme sciagurate» salvo poi prendersela col Regolamento Melandri che più rigoroso era senz’altro). Entrambi comunque non sono stati sfiorati dal dubbio che quella operazione di vertice avesse tagliato fuori ogni apporto tecnico-scientifico. Anche su questo il silenzio è stato davvero tombale, in quello stile “sovietico” che Urbani rimprovera al nostro vasto demanio. Che ora con Tremonti smantellerà per “fare cassa”.
Ma vi sono altre cose marmoree di quella indimenticabile giornata. Urbani infatti vi ha proclamato: «Finalmente avvieremo la catalogazione, finora non esisteva». Bel colpo: e i milioni di schede dell’Istituto per il Catalogo? E quelle delle Soprintendenze sparse per l’Italia? Poi si è corretto: «Manca il catalogo dei beni demaniali». Omettendo di dire due cose fondamentali: 1) con le leggi Bottai gli edifici pubblici di valore con oltre cinquant’anni erano di per sé vincolati e inalienabili.
2) le attuali schede le sta preparando l'Agenzia del Demanio la quale anzi le ha affidate all’esterno, a società private.
Del resto, perché fidarsi dei suoi Soprintendenti e direttori di musei? Il ministro Urbani, in quel giorno da scolpire nel marmo, ha reso pubbliche altre sue decisive convinzioni: «ormai il paesaggio non lo tutelava più nessuno» e il patrimonio era gestito dalle Soprintendenze che «tendono a limitare gli orari dei musei, a farli vedere il meno possibile». Ma chi bocciava allora, ogni anno, circa 3.000 progettacci edilizi che d’ora in poi andranno tranquillamente in porto? Pare che fossero i tecnici del Ministero, i quali ora, col Codice, potranno dare soltanto un parere consultivo («costitutivo», spiega Urbani, ma sembra un gioco di parole, in realtà è e resta consultivo). E chi teneva aperti anche di sera i Musei - Musei splendidamente riallestiti ed offerti al pubblico (da Capodimonte agli Archeologici di Roma, agli Uffizi o alle Pinacoteche Nazionali di Bologna o di Perugia) - quando i ministri Veltroni e Melandri allargavano i cordoni della borsa convinti che si trattasse di uno strategico servizio pubblico? Anche lì pare che fossero i tecnici del Ministero, i quali con una mitica e soltanto italiana privatizzazione saranno presto sostituiti da manager che sapranno finalmente “far fruttare” quei tesori (altro che didattica per bambini e ragazzi, altro che servizio pubblico per tutti). Tecnici del Ministero i quali - tranne poche lodevoli eccezioni - su queste autentiche bischerate tacciono, su tutta la linea. Come la maggior parte di giornali e telegiornali.
Tutto ciò sta per avvenire mentre le non meno mitiche società private per i servizi aggiuntivi (libreria, caffetteria, gadget, guardaroba, ecc.) “lasciano” perché non incassano abbastanza : è così alla Gnam di Roma e in tanti Musei - lo riferiva lunedì 3 maggio il Sole-24 Ore - dalla Calabria e dalla Puglia ai Civici di Genova. Lasciano perché guadagnano troppo poco, perché gli aggi sono troppo bassi. In realtà perché in Italia non esistono mega-Musei che consentano introiti grassi e perché la gente ai Musei è poco abituata ad entrare. Con biglietti e servizi rincarati, vedrete che afflussi.
Il ministro forse non sa che anche il Grand Louvre riceve dalla mole di servizi che offre e dai biglietti il 20 per cento scarso dei suoi introiti (il testante 80 ce lo mette lo Stato). E pure il Metropolitan di New York incassa meno del 50 per cento: il resto sono denari pubblici o donazioni. Già, perché negli States i privati danno soldi (detassati) ai Musei, mentre qui pretendono di ricavarne. Grazie a questo ministro geniale che il mondo ci invidia. La cultura deve fruttare soldi, danée, altro che far crescere il grado di civiltà di un Paese. Spremiamoli ‘sti turisti che vengono a vedere il Bel Paese trasformato in Disneyland. Così imparano. Una volta per tutte.
posted by Francesco at 9:18 PM
30 gennaio 2004
A MILANO SARA' ESPOSTO IL VAN DYCK RITROVATO
Dal 19 febbraio a palazzo reale il 'compianto di Cristo' sara' il pezzo forte della mostra, non fosse altro per il giallo della sua scomparsa e del suo ritrovamento: il grande olio su tela (117 x 250 cm.), il 'Compianto di Cristo' sara' infatti esposto alla mostra 'Anton Van Dyck, riflessi italiani', che si si potra' aprira' il 19 febbraio a Palazzo Reale a Milano e che si potra' ammirare fino al 20 giugno.
Il quadro rappresenta la deposizione dalla croce di Gesu' Cristo sotto gli occhi della Vergine, di Maria Maddalena e di un gruppo di angeli. ''Quella che apriamo tra qualche settimana - spiega Salvatore Carrubba, assessore alla Cultura del Comune di Milano - e' la mostra piu' importante su Van Dyck che si tiene in Italia, proprio per la presenza di questo capolavoro. Abbiamo costruito questo evento attorno al ritrovamento della grande tela scomparsa. La mostra ospitera' solo una quarantina di quadri, ma sono tutti capolavori che testimoniano l'influsso della pittura e della cultura italiana nell'artista''. Di proprieta' del duca palermitano Airoldi de Cruillas, che durante la guerra lo nascose sotto il letto, l'opera del grande fiammingo scomparve dall'Italia nel 1947 e, solo dopo una complessa indagine, che ha preso impulso dalle ricerche della storica dell'arte Maria Grazia Bernardini, e' stata restituita allo Stato Italiano. Il 'Compianto di Cristo' venne portato al laboratorio di restauro della Soprintendenza ai beni artistici di Roma nel 1998 da un collezionista privato. Risultava in temporanea importazione dalla Svizzera, ma questo particolare fece scattare le indagini della Bernardini, la quale riusci' ad accertare che il quadro era sempre stato a Roma. Non era quindi possibile che un collezionista privato si presentasse asserendo di averlo riportato in Italia dalla Svizzera, e offrendolo anche allo Stato italiano. Due le ipotesi: o chi lo possedeva voleva guadagnare denaro vendendolo allo Stato oppure voleva assicurarsi l'uscita pulita del quadro dall'Italia per vendere l'opera sul mercato del collezionismo mondiale.
a cura della Redazione CulturalWeb
posted by Francesco at 11:06 AM
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